Regio decreto 932/1922
Art. 42 — Art. 4 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798
Art. 42. (Art. 4 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798). Con decreto reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, sentito il Consiglio dei Ministri, sara' approvato l'atto costitutivo e lo statuto della Sezione e saranno dettate le norme occorrenti per il funzionamento di essa.
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