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Regio decreto 932/1922

Art. 10 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/10parte di Regio decreto 932/1922
Art. 10. (Art. 1 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 1, 2, 3 e 8 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 2 D. L. 26 luglio 1917, n. 1229). Quando i prestiti indicati all' art. 5, n. 1, siano concessi ad associazioni agrarie legalmente costituite, cosi' sotto forma di ente morale, come di societa' cooperativa, il privilegio di cui all'articolo precedente puo' essere costituito anche sui frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della pendenza del prestito, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Per la validita' ed efficacia del privilegio convenzionale che serve a garantire i prestiti suddetti, e' necessario che l'atto costitutivo del privilegio medesimo sia depositato in copia presso la segreteria comunale e pubblicato per estratto nel luogo degli affissi del Comune nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano. Tale forma di pubblicita' sostituisce l'iscrizione del privilegio sopra il registro speciale tenuto dal Conservatore delle ipoteche a sensi dell'articolo precedente. L'estratto deve contenere l'indicazione dell'anticipazione concessa, della specie e del valore degli oggetti sottoposti al privilegio e del fondo nel quale si trovano, nonche' la menzione dell'eseguita registrazione. Cosi' la copia come l'estratto, che saranno stesi in carta libera, devono essere vistati dal ricevitore del registro, e rimessi, a cura del mutuatario, al sindaco del Comune, che ne rilascera' ricevuta attestante l'esecuzione del deposito e dell'affissione. Il segretario del Comune e' tenuto a dichiarare a chi ne lo richieda se dagli atti depositati presso la Segreteria comunale risulti l'esistenza o meno dei privilegi di cui al presente articolo rispetto a fondi determinati, nonche' a rilasciare, su richiesta scritta, certificati al riguardo, in carta libera.

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