Regio decreto 932/1922
Art. 9 — Art. 1, 3 e 9 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 6 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336
Art. 9. (Art. 1, 3 e 9 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 6 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336). A garanzia dei prestiti indicati al numero 1 dell'art. 5 puo' essere costituito un privilegio speciale sulle cose che serbono a coltivare ed a fornire il fondo, in quanto gia' non siano affette da privilegio legale. Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario: a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autentico; b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione e' posto il fondo; c) che sia iscritto sopra un registro speciale tenuto dal Conservatore delle ipoteche del luogo nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano. Il detto privilegio puo' essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata di anni tre. Tuttavia puo' essere validamente rinnovato, prima della scadenza, per un altro periodo non maggiore di tre anni. In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, puo' essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'Istituto mutuante. Il venditore che ne abbia eseguita la tradizione incorre nelle penalita' previste dall'art. 12, e il compratore e' tenuto a soddisfare il credito dell'Istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.
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