Regio decreto 932/1922
Art. 11 — Art. 5 e 8 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 4 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336
Art. 11. (Art. 5 e 8 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 4 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336). Per tutti gli effetti di cui agli art. 1958, 1959 e 1960 del codice civile il privilegio costituito a norma degli articoli 9 e 10 e' pareggiato al privilegio concesso al locatore di fondi rustici dall'articolo 1958, n. 3, del codice stesso. Il locatore ha diritto di prelazione sull' Istituto mutuante, a meno che non gli abbia ceduto il suo turno. Peraltro il privilegio del locatore che venga in concorso con quello dell'Istituto che ha fatto il prestito si restringe rispetto ad esso Istituto, per il credito dei fitti, all'annata in corso e ad una annata alla fine di questa, se la locazione ha data certa. Se la locazione non ha data certa, il privilegio del locatore e' posposto a quello dell'Istituito mutuante. Il privilegio di cui all'art. 9 e 10 non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data della sua iscrizione; quelli inseriti posteriormente sono posposti all'Istituto creditore.
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