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Regio decreto 1626/1920

Art. 2 — Gli ufficiali del R

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/2parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 2. Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, che comunque cessino dal servizio per provvedimento di autorita' e per disposizione di legge, acquistano diritto a pensione vitalizia di riposo quando abbiano almeno venti anni di servizio utile. Lo stesso diritto e nella stessa condizione, di servizio compete agli ufficiali nei casi di collocamento a riposo su domanda: a) per infermita', che li renda inabili a continuare od a riassumere il servizio; b) per avere raggiunti i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 9 e 10 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

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