Regio decreto 1626/1920
Art. 2 — Gli ufficiali del R
Art. 2. Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, che comunque cessino dal servizio per provvedimento di autorita' e per disposizione di legge, acquistano diritto a pensione vitalizia di riposo quando abbiano almeno venti anni di servizio utile. Lo stesso diritto e nella stessa condizione, di servizio compete agli ufficiali nei casi di collocamento a riposo su domanda: a) per infermita', che li renda inabili a continuare od a riassumere il servizio; b) per avere raggiunti i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 9 e 10 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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