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Regio decreto 1626/1920

Art. 3 — Il limite di venticinque anni di servizio, richiesto per il collocamento a riposo dall'art

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/3parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 3. Il limite di venticinque anni di servizio, richiesto per il collocamento a riposo dall'art. 12 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1588, e dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 179, e' ridotto ad anni venti di servizio utile. Restano fermi in anni venticinque di servizio utile per gli ufficiali inferiori, ed in anni trenta per gli ufficiali superiori e generali, i limiti del servizio richiesti dalle norme vigenti pel collocamento a riposo od in posizione ausiliaria d'autorita', per un anno di servizio.

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