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Regio decreto 1626/1920

Art. 1 — La ritenuta di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/1parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 1. La ritenuta di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e' fissata nella misura del sei per cento degli stipendi ed assegni predetti. La stessa ritenuta si applica pure: a) sull'assegno provvisorio di pensione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario; b) su qualsiasi altra competenza dei militari di ogni grado, valutabile agli effetti della pensione, e che non ne sia esente per espressa disposizione di legge.

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