Regio decreto 1802/1919
Art. 2 — I carabinieri Reali sono istituiti per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e per provvede…
Art. 2. I carabinieri Reali sono istituiti per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e per provvedere alla sicurezza e all'ordine pubblico. Provvedono al servizio reale, alle scorte d'onore, ai servizi d'informazione e di polizia militare, ai servizi presso le preture, i tribunali e le Corti giudiziarie e alle traduzioni. Provvedono inoltre alla vigilanza degli scali ferroviari marittimi e sulle linee ferroviarie. Per il servizio di vigilanza che presta negli arsenali marittimi l'arma dipende dal Ministero della marina. L'arma dei RR. carabinieri di stanza nelle colonie ha verso i governatori civili e verso i comandanti le RR. truppe la stessa dipendenza che ha nel Regno verso i Ministeri dell'interno e della guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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