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Regio decreto 1802/1919

Art. 3 — Con disposizione del Ministero dell'interno saranno stabiliti i centri nei quali il servizio di polizia giudi…

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Art. 3. Con disposizione del Ministero dell'interno saranno stabiliti i centri nei quali il servizio di polizia giudiziaria ed investigativa sara' affidato esclusivamente al corpo degli agenti investigativi. I servizi inerenti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica saranno esplicati dall'arma dei carabinieri Reali in concorso al corpo della R. guardia secondo le disposizioni del Ministero dell'interno ed in base alle richieste delle autorita' politiche locali. Nulla e' innovato invece al servizio d'istituto degli altri comuni e nei rioni suburbani e campagne delle citta' dove prestano servizio le Regie guardie.

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