Regio decreto 1802/1919
Art. 1 — I carabinieri Reali fanno parte dell'esercito di cui sono la prima arma con le speciali loro prerogative, ed …
Art. 1. I carabinieri Reali fanno parte dell'esercito di cui sono la prima arma con le speciali loro prerogative, ed in caso di guerra concorrono con le altre truppe alle operazioni militari, attendendo inoltre, presso il R. esercito, al disimpegno di quei servizi di cui sono piu' particolarmente incaricati. L'arma dei carabinieri Reali dipende dal Ministero della guerra per tutto cio' che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri, l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta e per quanto ha tratto al servizio militare. L'arma dei carabinieri Reali dipende invece dal Ministero dell'interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento e al casermaggio. Il Ministero dell'interno puo' ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta la ritenga necessario. Il Ministero della guerra per quanto riguarda la destinazione e la traslocazione degli ufficiali opera sempre previo concerto con quello dell'interno. Le varianti all'attuale circoscrizione, che si renderanno necessarie in seguito alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno stabilite di comune accordo fra il Ministero della guerra e quello dell'interno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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