Regio decreto 1068/1913
Art. 48 — Le deliberazioni del Sindacato sono prese a maggioranza assoluta di voti
Art. 48. Le deliberazioni del Sindacato sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il deputato di Borsa che assiste alla formazione del listino non vota, ma vigila sul regolare svolgimento delle operazioni, partecipa alle discussioni e, verificandosi qualche inconveniente, ne informa prontamente la Camera di commercio ed i Ministeri di agricoltura, industria e commercio, e del tesoro.
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