Regio decreto 1068/1913
Art. 49 — Il listino si divide in quattro parti cosi' distinte: 1° titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 2° obbligaz…
Art. 49. Il listino si divide in quattro parti cosi' distinte: 1° titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 2° obbligazioni; 3° azioni di Banche, di Societa' commerciali ed industriali; 4° cambi. Nel listino sono specificate le quotazioni a contanti, a fine corrente, a fine prossimo, ed a premio, e sono iscritti per ogni titolo, il prezzo di apertura e quello di chiusura, ed il prezzo massimo ed il minimo. Il tipo di listino da adottarsi dalle Borse e' determinato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio. Per i valori che si negoziano in Borsa a prezzo secco deve essere segnata nel listino la decorrenza del godimento. Quando manchino o non siano sufficienti le dichiarazioni degli agenti di cambio, il Sindacato, assunte le necessarie informazioni, puo' indicare i prezzi presumibili ed approssimativi in una speciale colonna, tenendo conto eventualmente delle contrattazioni per quantita' di titoli inferiori al limite stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 47.
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