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Regio decreto 1068/1913

Art. 47 — Per la formazione del listino, si dovra' tener conto delle dichiarazioni relative a contratti di importi non …

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/47parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 47. Per la formazione del listino, si dovra' tener conto delle dichiarazioni relative a contratti di importi non inferiori: se in cambi, a L. 10.000 di capitale; se in rendita o buoni del tesoro, a L. 10.000 di capitale, se a contanti, e a L. 50.000 di capitale se a termine. Per gli altri valori si dovra' tener conto delle contrattazioni che abbiano per oggetto una quantita' non inferiore a venticinque titoli della stessa specie.

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