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Regio decreto 1101/1912

Art. 36 — Il rettore e' il capo del convitto cui e' preposto e ne ha la rappresentanza giuridica; ne governa e ne vigil…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/36parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 36. Il rettore e' il capo del convitto cui e' preposto e ne ha la rappresentanza giuridica; ne governa e ne vigila l'andamento nei modi stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, cura l'osservanza di queste ed esercita, entro i limiti che da esse sono posti, l'autorita' sua su quanti funzionari, alunni e personale di servizio sono nell'Istituto; ha la responsabilita' del buon andamento educativo, morale, disciplinare ed amministrativo dell'intero Istituto e della esecuzione sia degli ordini superiori sia delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Il rettore compila il regolamento interno di cui al precedente art. 3 adattandolo alle condizioni di luogo e di personale dell'Istituto che dirige. In caso di assenza il rettore e' sostituito dal vice rettore.

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