Regio decreto 1101/1912
Art. 35 — Salvo le disposizioni dell'art
Art. 35. Salvo le disposizioni dell'art. 45 del testo unico su citato, le relazioni dei rettori e quelle degli ispettori sugli istitutori provvisori che debbono essere nominati effettivi, saranno alla fine del triennio di prova sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione del Ministero, il quale fara' le sue proposte a sensi dell'art. 2 del paragrafo 2° della legge 9 luglio 1908, n. 412.
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