Regio decreto 1101/1912
Art. 34 — Durante il periodo di prova dell'istitutore provvisorio, di cui e' cenno nell'art
Art. 34. Durante il periodo di prova dell'istitutore provvisorio, di cui e' cenno nell'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 412, il rettore del convitto manda ogni tre mesi al Ministero una relazione particolareggiata sull'opera di lui, rilevando i fatti che valgano maggiormente a mettere in luce la sua attitudine all'ufficio e le qualita' del suo carattere. Nello stesso periodo di tempo il Ministero ordinera', ove lo creda opportuno, ispezioni per avere un piu' completo giudizio sugli istitutori provvisori, e cio' specialmente nei casi in cui dal rettore sia dichiarata l'inabilita' dell'istitutore, a senso e per gli effetti dell'art. 45 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degl'impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, numero 693.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.