Regio decreto 1101/1912
Art. 37 — Il rettore mantiene informato il Ministero del funzionamento dell'Istituto, sia dandogli regolarmente durante…
Art. 37. Il rettore mantiene informato il Ministero del funzionamento dell'Istituto, sia dandogli regolarmente durante l'anno notizia sollecita e piena di tutto cio' che di notevole avviene nella disciplina e nell'amministrazione o che concerne il personale e richiede la sua approvazione, sia inviandogli alla fine dell'anno scolastico una relazione particolareggiata sulle condizioni morali, disciplinari ed economiche del convitto. Col Ministero corrisponde normalmente per il tramite del R. provveditore agli studi; se in casi urgenti dovra' farlo direttamente, ne informera' contemporaneamente il R. provveditore stesso.
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