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Regio decreto 1101/1912

Art. 154 — Terminato il concorso, la Commissione compila una relazione, corredandola di un prospetto nel quale i concorr…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/154parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 154. Terminato il concorso, la Commissione compila una relazione, corredandola di un prospetto nel quale i concorrenti sono classificati per ordine di merito. La relazione ed il prospetto, sottoscritti da tutti gli esaminatori, insieme con gli scritti dei candidati, saranno dal presidente trasmessi, a mezzo del R. provveditore, alla Giunta provinciale per le scuole medie.

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