Regio decreto 1101/1912
Art. 153 — La Commissione deve pronunciare il suo giudizio su ciascuna disciplina ed il voto sara' dato da ciascun profe…
Art. 153. La Commissione deve pronunciare il suo giudizio su ciascuna disciplina ed il voto sara' dato da ciascun professore separatamente con punti da uno a dieci per ciascuna delle prove scritte ed orali.
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