Regio decreto 1101/1912
Art. 155 — La giunta provinciale per le scuole medie, esaminati gli atti, proporra' al Ministero il conferimento dei pos…
Art. 155. La giunta provinciale per le scuole medie, esaminati gli atti, proporra' al Ministero il conferimento dei posti, per ordine di merito, ai candidati che hanno ottenuta l'approvazione in ciascuna delle prove di esame, secondo i regolamenti scolastici in vigore, e complessivamente non meno di sette decimi, preferendo a parita' di merito i piu' bisognosi e tra questi i figli degl'impiegati governativi o di chi rese in altro modo servigi allo Stato. Queste proposte delle Giunte provinciali per le scuole medie dovranno inviarsi entro il 20 agosto al Ministero insieme a tutti i documenti dei concorrenti alla gara e ad un prospetto indicante le votazioni riportate dai concorrenti con la classificazione media complessiva espressa in numero decimale.
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