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Regio decreto 1326/1911

Art. 22 — Compilate le note informative, il direttore o il capo ufficio oppure il sottodirettore, comunica a voce e sep…

ELI /it/regio-decreto/1911/10/06/1326/art/22parte di Regio decreto 1326/1911
Art. 22. Compilate le note informative, il direttore o il capo ufficio oppure il sottodirettore, comunica a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati le note relative alla loro operosita', diligenza, disciplina e condotta morale. Si fara' poi constare delle date partecipazioni, mediante apposizione della firma dell'impiegato, nel posto a cio' riservato sul relativo modulo.

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