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Regio decreto 1326/1911

Art. 23 — Dei tre esemplari di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1911/10/06/1326/art/23parte di Regio decreto 1326/1911
Art. 23. Dei tre esemplari di cui all'art. 21 che debbono essere compilati, uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto, e gli altri sono trasmessi al competente comando territoriale del genio.

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