Regio decreto 1326/1911
Art. 1
REGOLAMENTO pel personale degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari. Art. 1. L'impiego di applicato delle amministrazioni militari dipendenti e di ufficiale d'ordine dei magazzini militari viene conferito in base alle disposizioni del testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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