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Regio decreto 1326/1911

Art. 2 — Gli applicati delle amministrazioni dipendenti addetti ai vari uffici dei comandi di corpi e stabilimenti mil…

ELI /it/regio-decreto/1911/10/06/1326/art/2parte di Regio decreto 1326/1911
Art. 2. Gli applicati delle amministrazioni dipendenti addetti ai vari uffici dei comandi di corpi e stabilimenti militari, attendono ai lavori d'ordine e di scritturazione. Gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari sono incaricati della custodia e vigilanza dei materiali esistenti nei magazzini militari e possono essere adibiti a lavori di scritturazione.

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