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Regio decreto 472/1910

Art. 89 — Compiuto l'impiego del capitale versato in mutui fatti in contanti, l'Istituto puo' accordare altri mutui in …

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/89parte di Regio decreto 472/1910
Art. 89. Compiuto l'impiego del capitale versato in mutui fatti in contanti, l'Istituto puo' accordare altri mutui in contanti e nelle altre forme previste dalla legge, e creare ed emettere cartelle in proporzione delle operazioni compiute, nei limiti di 5, 8 e 10 volte il capitale medesimo, secondo le diverse emergenze contemplate dagli articoli 76 ed 81 della legge (testo unico). Agli effetti della creazione ed emissione delle cartelle il fondo di riserva deve considerarsi come capitale versato, e quindi puo' dar luogo alla successiva applicazione delle disposizioni precedenti, in ragione di 5, 8 e 10 volte l'ammontare della riserva accumulata.

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