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Regio decreto 472/1910

Art. 88 — La creazione delle cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario e' fatta per tipo; suddivisa secondo …

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/88parte di Regio decreto 472/1910
Art. 88. La creazione delle cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario e' fatta per tipo; suddivisa secondo il saggio d'interesse, e puo' essere fatta per serie in ciascun saggio. Ogni creazione deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio d'amministrazione e nella deliberazione deve essere indicato il tipo, ed ovo occorra, il numero della serie per cui e' ordinata, l'obbligo del pagamento in oro, ed ove occorra, il saggio d'interesse. La creazione si effettua stampando su ciascuna cartella il tipo, il saggio d'interesse, ed ove occorra, l'indicazione della serie; la data della deliberazione che ordina la creazione, apponendovi a mano le firme del direttore generale, o di chi ne fa le veci, di uno dei consiglieri a cio' delegato dal Consiglio d'amministrazione e del commissario governativo, ed imprimendovi il bollo a secco della Societa'. Dell'eseguita creazione e' redatto processo verbale sottoscritto dalle persone le cui firme figurano sulle cartelle. Le cartelle fondiarie possono essere aggruppate in titoli di cinque e dieci; sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo per ciascun tipo, e, se del caso, per ciascun saggio. Le matrici da cui vengono staccate le cartelle devono portare le stesse firme di esse.

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