Regio decreto 472/1910
Art. 90 — Le piazze estere da designarsi con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commer…
Art. 90. Le piazze estere da designarsi con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il ministro del tesoro, per la determinazione del cambio medio, giusta l'art. 85, ultimo comma della legge, saranno scelte fra quelle nelle quali l'Istituto stabilira' il servizio di pagamento degli interessi e dei rimborsi delle cartelle in oro. La determinazione del cambio medio e' fatta in base ai cambi correnti sull'Italia nelle dette piazze estere nei primi venti giorni del mese di giugno, per le semestralita' che i mutuatari pagano il 1° luglio, e nei primi venti giorni del mese di dicembre, per le semestralita' pagabili il 1° gennaio. Quando il mutuatario non paghi le semestralita' nei tempi stabiliti, l'Istituto puo' applicare il cambio medio risultante dai cambi correnti sulle dette piazze nel giorno in cui il pagamento si effettua.
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