Regio decreto 472/1910
Art. 80 — l servizio di vigilanza sugli Istituti e le Societa' di credito fondiario ha per scopo di sorvegliare a che g…
Art. 80. l servizio di vigilanza sugli Istituti e le Societa' di credito fondiario ha per scopo di sorvegliare a che gli Istituti e le Societa' predette non facciano altre operazioni oltre quelle che loro sono consentite dalle leggi. I delegati, che lo esercitano, hanno in modo speciale per incarico: a) di verificare l'esistenza di altrettanti crediti per mutui ipotecari fatti in numerario, quanti rappresentano la meta' del capitale versato a termini dell'art. 1 della legge (testo unico) e delle disposizioni del presente regolamento; b) di vigilare a che le cartelle si emettano soltanto allo scopo di effettuare mutui ipotecari e in corrispondenza dei medesimi; c) di verificare l'esattezza delle indicazioni contenute nei quadri, di cui agli articoli 38 e 49 del presente regolamento, e quindi l'ammontare delle cartelle da estrarsi a sorte; d) di assistere all'imborsazione ed all'estrazione a sorte dei numeri delle cartelle, ai termini dell'art. 41 di questo regolamento; e) di accertare l'annullamento, sia di quelle estratte a sorte sia di quelle che furono consegnate per restituzione anticipata di mutui, sia di quelle dichiarate prive di valore per qualsiasi altro titolo; f) di assistere, a termini dell'art. 44 di questo regolamento, alla distruzione delle cartelle annullate; g) di accertare alla fine di ciascun semestre l'ammontare dei mutui in numerario e delle cartelle vincolate a termini dell'art. 1 della legge e dell'art. 49 del presente regolamento. Per assistere alle operazioni, di cui alle lettere d) ed f), il Ministero puo' anche delegare un pubblico ufficiale, scelto, su invito del Ministero, dal prefetto della Provincia.
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