Regio decreto 472/1910
Art. 79 — Gl'Istituti e le Societa' di credito fondiario hanno l'obbligo di comunicare al Ministero d'agricoltura, indu…
Art. 79. Gl'Istituti e le Societa' di credito fondiario hanno l'obbligo di comunicare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione nel termine di 8 giorni dalla data della seduta. Il Ministero puo', don decreto motivato, dichiarare, nel termino dei 10 giorni successivi a quelli dell'invio, la nullita' delle deliberazioni contrarie alla legge od ai regolamenti dandone tosto notizia all'ente interessato.
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