Regio decreto 472/1910
Art. 78 — E' in facolta' del Ministero di agricoltura, industria e commercio di fare eseguire, in ogni tempo, ispezioni…
Art. 78. E' in facolta' del Ministero di agricoltura, industria e commercio di fare eseguire, in ogni tempo, ispezioni agli Istituti e alle Societa' predetti. Ogni ispezione deve essere eseguita nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presentano all'Istituto, ne' puo' essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo piu' di un giorno, l'ispezione si prosegue nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che i funzionari stessi credano necessarie per assicurarne il risultato. Nell'eseguire le ispezioni si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio. Il Consiglio d'amministrazione, il direttore e coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutto le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dai funzionari che hanno l'incarico dell'ispezione e debbono fare assistere all'ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisca il riscontro. I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra i funzionari governativi ed i rappresentanti dell'Istituto, dove farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali puo' farvi inserire le dichiarazioni che reputi opportune. Il processo verbale dell'ispezione e' spedito entro cinque giorni dalla chiusura di esso al Ministero, con una relazione, nella quale l'ispettore deve esporre le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cagioni degli inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli. Le irregolarita' gravi che possono dar luogo a provvedimenti, devono essere denunziate immediatamente. Una copia del processo verbale dell'ispezione e' rilasciata all'Amministrazione dell'Istituto. Il processo verbale e' presentato al Consiglio d'amministrazione nella prossima adunanza ed anche prima, se dall'ispezione risultino fatti gravi. Sono pure comunicate al Consiglio d'amministrazione le eventuali osservazioni del Ministero sui risultati delle ispezioni.
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