Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 472/1910Art. 81
Regio decreto 472/1910

Art. 81 — Gli Istituti e le Societa' di credito fondiario devono inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commer…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/81parte di Regio decreto 472/1910
Art. 81. Gli Istituti e le Societa' di credito fondiario devono inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio: 1° la loro situazione alla fine di ogni bimestre; 2° il bilancio annuale alla chiusura dell'esercizio; 3° la dimostrazione speciale dei mutui in mora e contenziosi alla chiusura dell'esercizio. Nelle situazioni bimestrali e nei bilanci annuali deve essere apposta la dichiarazione, sottoscritta dagli amministratori e dal direttore, che sono conformi alla verita'. Il Ministero ha facolta' di chiedere tutti gli schiarimenti reputati necessari intorno ai documenti contabili trasmessi. I modelli delle situazioni bimestrali e dei prospetti dimostrativi sono approvati con decreto Reale sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗

← Art. 80 Art. 82 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.