Regio decreto 472/1910
Art. 6 — Salvo le eccezioni stabilite con leggi speciali, gli Istituti e le Societa' di credito fondiario non possono …
Art. 6. Salvo le eccezioni stabilite con leggi speciali, gli Istituti e le Societa' di credito fondiario non possono prestare che sopra immobili, i quali siano capaci di dare un reddito riconosciuto dall'Istituto o Societa' mutuante, certo e durevole per tutto il tempo del mutuo e superiore all'annualita' dovuta dal mutuatario. Per le case di nuova costruzione, purche' completamento finite, non e' di ostacolo al mutuo la mancanza del permesso di abitabilita' da parte dell'autorita' municipale. Gli immobili acquistati con patto di riscatto convenzionale, a termini dell'art. 1515 del Codice civile, non possono formare oggetto di operazioni di credito fondiario, se nel contratto di mutuo non intervenga il venditore con patto di riscatto, per dichiarare di voler assumere, ov'egli del diritto di riscatto faccia uso, tutti gli obblighi derivanti dalla iscrizione ipotecaria. Trattandosi invece d'immobili venduti con patto di riscatto, bisognera' che sia provato avere il venditore notificato nel termine al compratore la volonta' di riscattare, e che il mutuo sia effettivamente destinato all'esercizio del riscatto; e occorrera' inoltre che l'Istituto di credito fondiario intervenga direttamente all'atto, con cui il venditore provvede alla restituzione del prezzo capitale e al pagamento dei compensi di cui all'art. 1528 del Codice civile. Gli immobili destinati al servizio di un'industria, vengono accettati a garanzia pel valore che possono avere, detratto l'importo della spesa che potrebbe occorrere per ridurli ad uso comune.
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