Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 472/1910Art. 5
Regio decreto 472/1910

Art. 5 — I prestiti sopra ipoteca fino alla meta' del capitale, da farsi in denaro contante, possono essere rimborsabi…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/5parte di Regio decreto 472/1910
Art. 5. I prestiti sopra ipoteca fino alla meta' del capitale, da farsi in denaro contante, possono essere rimborsabili con ammortamento, od anche in una sola volta. Il loro ammontare non deve essere maggiore della meta' o dei tre quinti del valore degli immobili, ai sensi dell'art. 12 della legge (testo unico); e deve trattarsi di prima ipoteca, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dello stesso art. 12. Se i mutui sono rimborsabili con ammortamento, le parti possono approfittare delle disposizioni dell'art. 27 della legge (testo unico) e dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, relative all'abbonamento delle tasse ipotecarie, di registro e bollo, ed in generale per gli atti connessi col contratto di mutuo o da esso dipendenti. In tutto il resto sono regolati dalla legge generale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗

← Art. 4 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.