Regio decreto 472/1910
Art. 4 — Il Ministero ha il diritto di farsi esibire i contratti relativi ai crediti denunciati, se detti contratti si…
Art. 4. Il Ministero ha il diritto di farsi esibire i contratti relativi ai crediti denunciati, se detti contratti si trovano presso gli Istituti o le Societa'; se sono depositati presso un pubblico ufficiale, ne prendera' cognizione, facendosi anticipare o rimborsare le spese dagli Istituti o dalle Societa' interessati. Il Ministero puo' farsi confermare dai conservatori delle ipoteche l'esistenza delle iscrizioni ipotecarie denunciate. Le spese sono a carico degli Istituti o delle Societa' interessati.
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