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Regio decreto 472/1910

Art. 7 — I fabbricati da ipotecare a garanzia di prestiti sopra ipoteca, devono essere assicurati contro i danni dell'…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/7parte di Regio decreto 472/1910
Art. 7. I fabbricati da ipotecare a garanzia di prestiti sopra ipoteca, devono essere assicurati contro i danni dell'incendio a spese del mutuatario; tuttavia e' data facolta' agli Istituti, pei fabbricati rurali, di sostituire all'assicurazione un'altra garanzia riconosciuta idonea a loro giudizio. L'atto del prestito conterra' il vincolo a favore dell'Istituto o Societa' di credito fondiario, col conseguente diritto a percepire direttamente dalla Compagnia l'indennita' derivante dall'assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 della legge (testo unico). Tale vincolo dovra' essere accettato dalla Compagnia assicuratrice con dichiarazione da essa emessa. Gli Istituti e le Societa' di credito fondiario possono domandare che l'assicurazione sia fatta al loro nome e che il pagamento del premio annuale di assicurazione sia fatto per loro mezzo. In questo caso il prezzo di assicurazione e' aggiunto allo ammontare dell'annualita' e versato con la medesima. Le indennita' pagate dagli assicuratori possono, col consenso dell'Istituto creditore o delle Societa' creditrici, e con le cautele che si credera', opportuno di adottare, essere restituite ai debitori, allo scopo di riparare la perdita o il deterioramento. Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili.

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