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Regio decreto 232/1908

Art. 9 — Vice direttore

ELI /it/regio-decreto/1908/05/14/232/art/9parte di Regio decreto 232/1908
Art. 9. Vice direttore. Il vice direttore esercita le funzioni normali di servizio a lui affidate dal direttore e lo surroga, in caso di assenza o di legittimo impedimento, in tutte le attribuzioni e doveri. Egli e' specialmente incaricato della parte disciplinare e della direzione e vigilanza di tutte le operazioni che concernono il materiale tecnico-scientifico.

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