Regio decreto 232/1908
Art. 9 — Vice direttore
Art. 9. Vice direttore. Il vice direttore esercita le funzioni normali di servizio a lui affidate dal direttore e lo surroga, in caso di assenza o di legittimo impedimento, in tutte le attribuzioni e doveri. Egli e' specialmente incaricato della parte disciplinare e della direzione e vigilanza di tutte le operazioni che concernono il materiale tecnico-scientifico.
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