Regio decreto 232/1908
Art. 10 — Capi reparto
Art. 10. Capi reparto. Ai reparti dell'Istituto sono preposti tenenti di vascello, preferibilmente specialisti idrografi, e specialisti laureati civili. I capi reparto sono mallevadori verso il direttore del buon indirizzo tecnico e disciplinare del proprio reparto; danno corso, secondo le istruzioni ricevute dal direttore, alle pratiche loro affidate ed hanno il dovere di tenersi al corrente di tutte le invenzioni e pubblicazioni attinenti al reparto. Ad uno stesso tenente di vascello o specialista laureato, possono essere affidati due reparti.
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