Regio decreto 232/1908
Art. 8 — Direttore
Art. 8. Direttore. Il direttore dell'Istituto e' capo di corpo e di servizio e risponde del buon andamento di tutti i servizi dipendenti dall'Istituto. Egli rappresenta, di diritto, l'Istituto in tutte le Commissioni e Consessi dei quali l'Istituto idrografico, come ente tecnico e scientifico, e' chiamato a far parte. Egli e', in massima, il comandante della nave destinata alla campagna annuale idrografica.
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