Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 232/1908Art. 7
Regio decreto 232/1908

Art. 7 — del riordinamento

ELI /it/regio-decreto/1908/05/14/232/art/7parte di Regio decreto 232/1908
Art. 7. del riordinamento. Tabella n. 1. Personale militare e civile destinato presso l'Istituto idrografico. Parte di provvedimento in formato grafico Art. 7. del riordinamento. Tabella n. 2. Personale militare e civile destinato presso gli uffici idrografici di Spezia, Napoli, Venezia e Taranto. Parte di provvedimento in formato grafico Art. 13. del riordinamento. Tabella n. 3. Personale civile tecnico dell'Istituto idrografico. (Specialisti laureati e capi tecnici). Parte di provvedimento in formato grafico Art. 13. del riordinamento. Tabella n. 4. Personale lavorante dell'Istituto idrografico. (Artieri e operai permanenti). Parte di provvedimento in formato grafico

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 232/1908 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.