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Regio decreto 646/1905

Art. 88 — Art. 15 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/88parte di Regio decreto 646/1905
Art. 88. (Art. 15 della legge 17 luglio 1890). Qualora il direttore dell'Istituto, nell'adempimento del suo ufficio, trasgredisse le leggi, i regolamenti o lo statuto sociale, il ministro di agricoltura, industria e commercio potra' deferirne gli atti al giudizio inappellabile della quarta sezione del Consiglio di Stato. Se questa, udita la parte, riconoscera' esservi stata violazione di leggi, di regolamenti o statuto, il ministro avra' diritto di chiedere al Consiglio d'amministrazione la revoca del direttore. Se il Consiglio d'amministrazione si rifiutasse di procedere a tale revoca, il direttore potra' essere revocato con decreto Reale. In tal caso sara' nominato con altro contemporaneo decreto Reale un commissario regio, il quale restera' in carica fino alla nomina del nuovo direttore.

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