Regio decreto 646/1905
Art. 87 — Art. 14 della legge 17 luglio 1890
Art. 87. (Art. 14 della legge 17 luglio 1890). Nel decreto di concessione sono stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento dell'Istituto italiano di credito fondiario, a fine di assicurare l'esecuzione della presente legge e dello statuto sociale, ferme restando le norme di vigilanza portate dagli articoli 68 e 69.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.