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Regio decreto 646/1905

Art. 87 — Art. 14 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/87parte di Regio decreto 646/1905
Art. 87. (Art. 14 della legge 17 luglio 1890). Nel decreto di concessione sono stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento dell'Istituto italiano di credito fondiario, a fine di assicurare l'esecuzione della presente legge e dello statuto sociale, ferme restando le norme di vigilanza portate dagli articoli 68 e 69.

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