Regio decreto 646/1905
Art. 86 — Art. l3 della legge 17 luglio 1890
Art. 86. (Art. l3 della legge 17 luglio 1890). Il capitale sociale, il fondo di riserva, la massa delle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto ed i crediti di ogni sorta derivanti dai mutui sono vincolati con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa, delle cartelle emesse, ma il possessore di queste non ha azione se non contro l'Istituto emittente.
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