Regio decreto 646/1905
Art. 89 — Art. 16 della legge 17 luglio 1890
Art. 89. (Art. 16 della legge 17 luglio 1890). In seguito a giudizio, sempre udite le parti, della IV sezione del Consiglio di Stato e a deliberazione del Consiglio dei ministri, il ministro di agricoltura, industria e commercio potra' provocare il decreto Reale di revoca del direttore e scioglimento del Consiglio d'amministrazione, qualora anche questo avesse compiuto o partecipato ad atti di violazione della legge, dei regolamenti o statuto sociale, o ad altri atti che potessero compromettere l'Istituto.
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