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Regio decreto 646/1905

Art. 82 — Art. 8 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/82parte di Regio decreto 646/1905
Art. 82. (Art. 8 della legge 17 luglio 1890). I capitali non ancora applicati a mutui non potranno essere investiti se non nei modi seguenti, secondo le ripartizioni che verranno deliberate dal Consiglio d'amministrazione: a) in buoni del Tesoro; b) in titoli del debito pubblico italiano ed altri titoli garantiti dallo Stato; c) in cartelle fondiarie emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio e governati dalla presente legge; d) in proprie cartelle fondiarie; e) in cartelle di credito agrario. Potranno anche essere in parte collocati a conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

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