Regio decreto 646/1905
Art. 83 — Art. 9 della legge 17 luglio 1890
Art. 83. (Art. 9 della legge 17 luglio 1890). Il capitale di garanzia e il fondo di riserva dovranno essere integralmente e costantemente rappresentati da mutui fondiari fatti in contante e senza corrispondente emissione di cartelle, o da contanti in cassa, o dai valori indicati alle lettere a, b, c, d, e, dell'articolo precedente.
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