Regio decreto 646/1905
Art. 81 — Art. 7 della legge 17 luglio 1890
Art. 81. (Art. 7 della legge 17 luglio 1890). L'Istituto, a misura che avra' impiegato in mutui fondiari il capitale versato, potra' creare ed emettere somme corrispondenti ai mutui fatti, cartelle fondiarie del taglio ed alle condizioni di cui nella presente legge. A misura poi che avra' concesso altri mutui, potra' creare ed emettere nuove cartelle fino ad un ammontare nominale corrispondente al decuplo del capitale versato e della riserva che si fosse formata. Inoltre quando l'Istituto ritirera' dalla circolazione ed annullera' le proprie cartelle, avra' facolta' di acconsentire altri mutui che lo autorizzino a creare altre cartelle entro il limite come sopra fissato.
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