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Regio decreto 646/1905

Art. 75 — art. 2, 2° alinea, della legge 17 luglio 1890 e art. 1, 2° alinea, della legge 6 maggio 1891

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/75parte di Regio decreto 646/1905
Art. 75. (art. 2, 2° alinea, della legge 17 luglio 1890 e art. 1, 2° alinea, della legge 6 maggio 1891). L'Istituto italiano di credito fondiario dovra' uniformarsi alle disposizioni della presente legge, salvo le modificazioni ed eccezioni degli articoli seguenti. Le operazioni di credito fondiario saranno fatte in conformita' delle disposizioni della presente legge, esclusi i mutui autorizzati dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª); dalla legge 26 luglio 1888, n. 5589 (serie 3ª) e dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª).

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