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Regio decreto 646/1905

Art. 76 — Art. 3 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/76parte di Regio decreto 646/1905
Art. 76. (Art. 3 della legge 17 luglio 1890). Il capitale sociale dell'istituto italiano dovra' essere di cento milioni di lire da procurarsi con la emissione graduale di azioni ciascuna del valore nominale di cinquecento lire. La sottoscrizione e il versamento dell'ulteriore capitale, dopo i primi quaranta milioni gia' versati, dovra' farsi per serie di ventimila azioni, ossia di dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dal nuovo Istituto raggiunga cinque volte il capitale versato, sino alla concorrente di cinquanta milioni. Raggiunto con successive sottoscrizioni e versamenti il capitale di cinquanta milioni di lire, le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi per serie di ventimila azioni, ossia dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto raggiunga otto volte il capitale versato.

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