Regio decreto 646/1905
Art. 74 — Art. 24 della legge 4 giugno 1896
Art. 74. (Art. 24 della legge 4 giugno 1896). Gli Istituti non possono acquistare immobili tranne quelli che sono necessari per la collocazione dei loro uffici o per assicurare un credito preesistente. Gli immobili dei quali gli Istituti fossero divenuti o divenissero cessionari o aggiudicatari, per tutela dei loro diritti di credito, debbono essere venduti nel termine di dieci anni dalla cessione od aggiudicazione.
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