Regio decreto 646/1905
Art. 71 — Art. 20 della legge 22 febbraio 1885
Art. 71. (Art. 20 della legge 22 febbraio 1885). I libri ed i registri degli Istituti, tenuti secondo i loro regolamenti, come pure i loro estratti, fanno piena fede in giudizio tanto contro i creditori che contro i terzi.
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